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Contratti di locazione, guida utile per la registrazione

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Contratti di locazione, guida utile per la registrazione

L’affitto di una casa o di un appartamento in generale presenta delle regole da rispettare. Che sia per poche settimane oppure per alcuni anni, comunque, per la maggior parte dei contratti di affitto è necessaria la registrazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Tuttavia, alcune volte, possono sorgere dei dubbi riguardo le modalità o i termini entro cui dover registrare l’atto. Dubbi che è bene fugare, perché potrebbero sorgere problematiche di varia natura, anche tributaria, sia per il proprietario-locatore che per l’inquilino-conduttore.

 

La registrazione del contratto. L’obbligo di registrazione del contratto di locazione si applica a tutti i contratti di affitto e locazione di durata superiore ai trenta giorni, indipendentemente dal canone pattuito. 

 

Chi deve registrare il contratto di locazione. La legge di stabilità 2016 ha introdotto l’obbligo per il locatore di provvedere alla registrazione del contratto di affitto entro trenta giorni e di darne documentata comunicazione entro i successivi sessanta giorni, al conduttore e all’amministratore di condominio, nel rispetto, tra gli altri, degli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale. A questo proposito, tuttavia, la normativa non specifica quale sia la modalità di comunicazione richiesta, ma è sempre consigliabile una lettera raccomandata con avviso di ricevuta, oppure una mail attraverso posta elettronica certificata.

 

Precisazioni. Ma attenzione: sebbene l’obbligo di registrare il contratto di affitto spetti al locatore, in caso di mancata registrazione l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento delle spese al locatore, al conduttore e all’agente immobiliare, quest’ultimo se coinvolto nella stipula dell’accordo. Ricapitolando: è il locatore e proprietario dell’immobile che ha l’obbligo di registrare il contratto di locazione e pagare le relative imposte. Nell’ipotesi, tuttavia, che ciò non avvenisse, allora le autorità statali possono avanzare richiesta di pagamento anche ad altri soggetti coinvolti nell’atto, come le agenzie immobiliari (se presenti), oppure direttamente ai conduttori.

 

Per maggiori informazioni contatta MV Servizi immobiliari, Via III Novembre 99, 00013 Mentana (RM), e Via Nomentana 33, 00013 Casali di Mentana (RM). Telefoni: +39 0687560995; +39 3713734984; +39 3421629872.

Oppure visita il sito internet www.mvserviziimmobiliari.it, e invia una mail all’indirizzo serviziimmobiliari.mv@gmail.com

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